Art. 6.

      1. L'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentita la coppia o la persona adottante, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia o della persona prescelta.
      2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
      3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda della coppia o persona affidataria, con ordinanza motivata.
      4. Se uno dei membri della coppia richiedente l'adozione muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro membro nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte.
      5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione

 

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può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta.
      6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, alla coppia o alla persona adottante e al tutore.
      7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».